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Normativa pubblicità legale

A partire dal 1 gennaio del 2011 le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale. E' infatti entrato in vigore l'art. 32 della Legge n. 69/2009, che reca disposizioni finalizzate all'eliminazione degli sprechi. Grazie a questa rivoluzione digitale spariscono così fogli e foglietti affissi da decenni con le 'puntine' su migliaia di Albi pretori. Le amministrazioni pubbliche sono infatti obbligate a pubblicare sul proprio sito Internet (o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni) tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale.

L'Albo pretorio è stato, finora, un luogo fisico dove la scuola affigge ogni atto, documento o avviso che deve essere reso pubblico, cioè diffuso, portato a conoscenza di tutti i cittadini.
Il motivo dell'esistenza dell'albo pretorio è proprio quello di rendere pubblico tutto quello che la pubblica amministrazione decide, contribuendo a rendere "trasparente" l'azione della pubblica amministrazione. In molti casi un atto della pubblica amministrazione non ha efficacia, cioè non ha validità legale, se non è pubblico o affisso in un luogo pubblico (appunto, l'albo pretorio).

La Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha fissato, al comma 1 dell'art.32 al primo gennaio 2011 (poi prorogato) la data in cui gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Tutti i documenti e gli atti che devono essere diffusi sono resi pubblici tramite Internet mentre il luogo delle "affissioni" chiude per sempre. Le regole con le quali funziona l'albo pretorio non cambiano, rimangono invariate. Cambia lo strumento: al posto del documento stampato e affisso nella stanza dell'albo pretorio c'è il sito web dell'istituto
In attesa di un regolamento ministeriale che disciplina la materia soprattutto che stabilisca, per ciascuna tipologia di atto, il periodo di affissione, ossia per quanti giorni un determinato atto deve rimanere affisso all'albo pretorio online, ogni documento pubblicato all'Albo pretorio online rimane visibile nell'albo per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. Scaduto il periodo, il documento viene tolto. E' fatto salvo il diverso periodo inserito all'interno dell'atto pubblicato.
Esempio: Se viene affissa all'albo la pubblicazione di un avviso pubblico per il reclutamento di un esperto il giorno 10 gennaio, sarà consultabile nell'archivio fino al giorno 25 compreso. (il giorno della pubblicazione non viene inserito nel conteggio dei giorni); se nel documento è previsto un periodo di pubblicazione diverso dai 15 giorni; (esempio di 30 giorni), il termine decorre dalla data di pubblicazione fino alla data del trentesimo giorno con la regola dell'esempio precedente.

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