La valutazione viene utilizzata nella prospettiva della individualizzazione dei percorsi di apprendimento, al fine di favorire attività di studio continuo, impegno, partecipazione, interesse, capacità di autovalutazione da parte degli alunni. Essa consente di mantenere i processi di apprendimento sempre sotto controllo, attraverso verifiche frequenti, e di adeguare le situazioni di apprendimento alle effettive capacità ed esigenze degli alunni.
- il livello di partenza e le reali possibilità e capacità di ogni alunno;
- la provenienza socio-culturale dell'alunno e aspetti del carattere;
- la costanza di impegno, interesse partecipazione e la volontà manifestati nelle attività didattiche
- gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli ipotizzati e alle attività organizzate in funzione della crescita autonoma di ciascun alunno.
Valutazione
Valutazione del comportamento: la valutazione del comportamento degli alunni è espressa:
a. nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
b. nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell’articolo 2 della legge 169/2008; il voto numerico è illustrato con specifica nota ed è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
Riferimenti normativi:
art. 8, comma 1, e art. 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni;
art. 2 della legge 169/2008
Valutazione Religione Cattolica: i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
La valutazione è, in ogni modo, espressa senza attribuzione di voto numerico.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4
Valutazione dello strumento musicale: nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ”ricondotti ad ordinamento” (cfr. articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124).
Riferimento normativo:
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 3
Valutazione Educazione Fisica: il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla determinazione della media per l'ammissione agli esami.
Riferimento normativo:
con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 5 è abrogato l’articolo 304 del testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell’educazione fisica
Scrutini finali e pagelle
Nell’ambito dello scrutinio finale, è decisa l’ammissione di ogni singolo alunno alla classe successiva o, eventualmente, la sospensione del giudizio o la non ammissione. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
Riferimenti normativi:
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 8;
Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 193, comma 1, secondo periodo
Debiti formativi e sospensione del giudizio
Nello scrutinio finale il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero), le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.
I criteri per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate e in seguito ad accertamento del recupero delle carenze formative, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale. Tale giudizio - in caso di esito positivo - comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico. Il recupero deve essere effettuato non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio“.
Riferimenti normativi:
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122
Ordinanza Ministeriale 5 Novembre 2007, n. 92
Valutazione Studenti stranieri:i minori con cittadinanza non italiana, presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 45, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Riferimento normativo:
Decreto del Presidente della Repubblica 122 del 22 giugno 2009, art. 1, comma 9
La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di comportamento, in base all’articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, anche la valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi.
Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.
Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti.
Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.
Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso.
Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995).
In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.
L’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2009-10, è subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009)